Per poter esercitare l’attività di Investigatore privatamente , è necessario ottenere l’apposita licenza rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente, dimostrando di possedere tutti i requisiti necessari

 oltre all’iscrizione presso la Camera di Commercio. Chiunque eserciti l’attività di investigatore privato senza essere in possesso di tale licenza potrà incorrere in una condanna per esercizio abusivo della professione: inoltre, la sua condotta potrà integrare anche la violazione della privacy, il reato di atti persecutori e altri previsti nel nostro ordinamento. Secondo quanto disposto dall’art. 134 T.U.L.P.S., la licenza prefettizia non può essere rilasciata a chi sia incapace di obbligarsi, non sia cittadino italiano o comunitario, ovvero a chi abbia riportato condanne penali per delitti non colposi, né può essere concessa per il compimento di operazioni che comportano un esercizio di pubbliche funzioni o una limitazione della libertà individuale. Infatti, la peculiarità dell’investigatore privato è che egli offre i propri servizi sul mercato, al pari di qualunque altro professionista, senza avere alcun legame con lo Stato, dal momento che svolge la propria attività unicamente per soddisfare le richieste dei propri clienti.

In aggiunta ai requisiti soggettivi sopracitati, per diventare un investigatore privato titolare di istituto, secondo quanto indicato nel D.M. n. 269/10, è necessario: essere in possesso di un titolo di laurea almeno triennale in Psicologia a Indirizzo Forense, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia, Sociologia, Scienze dell’Investigazione o corsi di laurea equipollenti; vantare una collaborazione a livello operativo almeno triennale presso un investigatore privato autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso  ;aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, erogati da Università o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno

 Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ovvero aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.Lo stesso Decreto ministeriale ha stabilito una distinzione tra investigatore privato titolare di istituto e investigatore autorizzato dipendente, riconoscendo di fatto tale figura a livello giuridico. In particolare, l’investigatore privato dipendente deve essere in possesso di un diploma di scuola media superiore, aver svolto almeno tre anni di pratica continuativa e costante – almeno 80 ore mensili – come collaboratore presso un investigatore privato titolare di istituto  , autorizzato in ambito civile da almeno cinque anni – e aver partecipato a corsi di perfezionamento nell’ambito delle investigazioni private a indirizzo civile, ovvero aver svolto attività di indagine nei reparti investigativi delle Forze di Polizia,

 al pari di quanto previsto per l’investigatore privato titolare di istituto. investigazioni private, finalizzate all’individuazione e alla raccolta delle informazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, per conto di un privato. Tali indagini possono riguardare l’ambito familiare e matrimoniale  (infedeltà coniugale, acquisizione di prove per la richiesta di affidamento dei minori, addebito di separazione e determinazione dell’assegno di mantenimento), oltre a quello patrimoniale (recupero del credito e rintraccio del creditore) e alla ricerca di persone scomparse.

Link Utili:

Una definizione dell’argomento Investigatore Privato data dalla famosa enciclopedia on line. (Wikipedia)